- ha respinto la richiesta di abbreviazione del termine di pronuncia del lodo e del termine a disposizione delle parti intimate per lo svolgimento della propria attività difensiva (art. 25, comma 4, del Codice), ritenendo che la complessità delle questioni da risolvere induca a conservare alle parti e al Collegio i tempi normali previsti dalla normativa per lo sviluppo del contraddittorio e la definizione della lite;
- ha respinto l’istanza cautelare presentata (art. 23, comma 2, del Codice), con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.
lunedì 29 luglio 2013
TNAS: I tempi si allungano... si ricorre al TAR?
Il TNAS, in relazione alla controversia A.C. Monza Brianza 1912 SpA / FIGC, comunica
che il Presidente, viste le istanze presentate dalla parte ricorrente,
con proprio provvedimento assunto in data odierna:
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