CREMONESE - MONZA del 27/10/2010 – s.s.
2010/2011
106 - GERVASONI Carlo (calciatore attualmente sospeso
dall’attività sportiva), PAOLONI Marco (calciatore attualmente
sospeso dall’attività sportiva) e STEFANI
Mirko (calciatore attualmente tesserato per il Frosinone calcio), all’epoca dei fatti tutti calciatori della
società CREMONESE, per la violazione dell’art. 7,
commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per
avere, prima della gara Cremonese - Monza del 27
ottobre 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti,
alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale
ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato non
identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione
della realizzazione di un over con sconfitta della
propria squadra; come specificato nella parte motiva
del presente provvedimento e nella relazione allegata
agli atti del procedimento.
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del
C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e
del risultato finale della gara in questione e della pluralità
di illeciti sportivi commessi (Gervasoni e Paoloni).
107 - la società CREMONESE, a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art.
4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi ai propri
tesserati sopra indicati.
Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del
C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e
del risultato finale della gara in questione e della pluralità
di illeciti sportivi commessi (Gervasoni e Paoloni).
108 - FIUZZI Luca (calciatore attualmente tesserato per
l’A.C. Monza Brianza 1912), ALBERTI Andrea (calciatore
attualmente tesserato per l’A.C. Prato) e IACOPINO
Vincenzo (calciatore attualmente tesserato
per l’A.C. Monza Brianza 1912), all’epoca dei fatti tutti calciatori della società MONZA, per violazione
dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva per avere, prima della gara CREMONESE -
MONZA del 27/10/2010, in concorso con altri soggetti,
alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale
ed altri estranei a tale ordinamento o allo stato
non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare
lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in
funzione della realizzazione di un over con vittoria
sul campo della squadra del Monza; come specificato
nella parte motiva del presente provvedimento e
nella relazione allegata agli atti del procedimento.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S.
della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara e, per il solo Fiuzzi, della pluralità
degli illeciti posti in essere.
109 - la società MONZA, a titolo di responsabilità oggettiva,
ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4,
comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi ai propri tesserati
all’epoca dei fatti sopra indicati.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S.
della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato
della gara e della pluralità degli illeciti posti in
essere.
PISA - MONZA dell’8/12/2010 – s.s. 2010/2011 Coppa
Italia Lega Pro
110 - GERVASONI Carlo (calciatore del Piacenza, attualmente
sospeso dall’attività sportiva) e STEFANI Mirko
(calciatore attualmente tesserato per il Frosinone
calcio), all’epoca dei fatti entrambi calciatori della società
CREMONESE, per la violazione dell’art. 7,
commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara Pisa - Monza dell’8 dicembre
2010, in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni
dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri
estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati,
posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento
ed il risultato della gara suddetta, in funzione
della realizzazione di un over con sconfitta della
squadra del Monza; come specificato nella parte motiva
del presente provvedimento e nella relazione allegata
agli atti del procedimento.
Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del
C.G.S., della effettiva alterazione del risultato finale
della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi
commessi.
111 - la società CREMONESE, a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art.
4, comma 2, C.G.S, per gli addebiti mossi ai propri
tesserati sopra indicati.
Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del
C.G.S., della effettiva alterazione del risultato finale
della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi
commessi.
112 - FIUZZI Luca (calciatore attualmente tesserato per
l’A.C. Monza Brianza 1912), all’epoca dei fatti calciatore
della società MONZA, per violazione dell’art. 7,
commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per
avere, prima della gara PISA - MONZA dell’8 dicembre
2010, in concorso con altri soggetti, alcuni dei
quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri
estranei a tale ordinamento o allo stato non identificati,
posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento
ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con sconfitta sul campo
della squadra del Monza; come specificato nella
parte motiva del presente provvedimento e nella relazione
allegata agli atti del procedimento.
Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del
C.G.S., della effettiva alterazione del risultato finale
della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi
commessi.
113 - la società MONZA, a titolo di responsabilità oggettiva,
ai sensi dell’ art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4,
comma 2, C.G.S, per l’addebito mosso al proprio
tesserato all’epoca dei fatti sopra indicati.
Con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 del
C.G.S., della effettiva alterazione del risultato finale
della gara in questione e della pluralità di illeciti sportivi
commessi.