Questo il comunicato ufficiale della Commissione d'inchiesta.
- quanto alla Società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.: per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, sanzione congrua appare quella edittale della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di competenza;
- quanto a VELTRONI Giorgio: per l’accertata partecipazione del deferito alla realizzazione dell’illecito sportivo relativo alla gara Alessandria – Ravenna del 20.3.2011, in considerazione della carica di Presidente di Società rivestita dal deferito, sanzione congrua appare quella della inibizione per quattro anni;
O) Gara ALESSANDRIA - RAVENNA del 20.3.2011
70. BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo Ravenna, VELTRONI Giorgio, Presidente
Alessandria, ROSSI Leonardo, Allenatore Ravenna, FABBRI Gianni, Presidente Ravenna fino al 18.12.2010 e quindi socio di riferimento di detta società, CIRIELLO Antonio, Vice Presidente Ravenna, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del Codice di Giustizi Sportiva per avere, prima della gara ALESSANDRIA - RAVENNA del 20.3.2011, in gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e, fra l’altro: il BUFFONE ed il VELTRONI incontrandosi per negoziare un accordo sul risultato della gara, il FABBRI, il CIRIELLO ed il ROSSI, quali dirigenti (i primi due) ed allenatore (il terzo), per avere concorso nel tentativo di cui vennero posti a conoscenza a causa dei rispettivi ruoli ricoperti.
Per BUFFONE e FABBRI, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere.
71. la società RAVENNA CALCIO Srl di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’
art. 7, commi 3, 4 e 6, e dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, per gli addebiti mossi al suo legale
rappresentante ed ai suoi dirigenti e tesserati sopra indicati.
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti posti in essere dal
BUFFONE e dal FABBRI.
72. la società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l. di responsabilità diretta, ai sensi
dell’ art. 7, comma 3, e dell’art. 4, comma 1, CGS, per gli addebiti mossi al suo legale
rappresentante VELTRONI.
73. DEOMA Daniele, allenatore di base iscritto all’albo dei tecnici, per violazione
dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di cui venne posto a conoscenza
Gara: Alessandria-Ravenna del 20.3.2011
Nei giorni che precedono l’incontro del 20 marzo 2011 il sevizio di intercettazione
telefonica registra numerosi contatti tra i rappresentanti delle due Società.
In data 13 marzo 2011, BUFFONE, direttore sportivo del RAVENNA, parla con
VELTRONI, Presidente dell’ALESSANDRIA, ipotizzando un accordo in ordine all’esito
della gara. Tre giorni dopo i due dirigenti si sentono nuovamente e fissano un appuntamento per il giorno successivo.
Dopo la fissazione dell’appuntamento, BUFFONE ne dà notizia a ROSSI, allenatore del
RAVENNA, a DEOMA, tecnico di base iscritto all’Albo dei Tecnici, ad altro soggetto non
tesserato (M.P.) e a un soggetto facente parte dell’organizzazione degli scommettitori.
Non manca la telefonata tra BUFFONE e FABBRI, rappresentante di riferimento del
RAVENNA, nel corso della quale le parti concordano di incontrarsi di persona prima dell’appuntamento con VELTRONI. All’incontro, che si svolge a San Sepolcro, VELTRONI offre euro 50.000,00 per la sconfitta
del RAVENNA e BUFFONE contropropone euro 100.000,00 per la sconfitta dell’ALESSANDRIA.
Inevitabilmente l’incontro si chiude senza che le parti raggiungano un accordo.
Il VELTRONI ha inteso giustificare l’incontro con BUFFONE come utile alla risoluzione
della comproprietà del calciatore Scappini, ma la circostanza non risulta credibile.
Al mattino successivo BUFFONE informa dell’incontro con VELTRONI il vice presidente del RAVENNA CIRIELLO.
Nella vicenda FABBRI viene costantemente informato da BUFFONE ed è dunque parte
attiva della trattativa, oltre ad esserne concorrente in esecuzione di un “programma” inteso
a reperire fondi a favore della Società Ravenna attraverso scommesse su partite
combinate, di cui si è dato atto trattando il deferimento relativo alla gara Hellas Verona-Ravenna.
BUFFONE incontra anche ROSSI per informarlo dell’incontro e quest’ultimo lo previene
dicendo che in ogni caso lui avrebbe voluto sempre vincere tutte le gare.
Su tutti questi contatti, in sede di interrogatorio, BUFFONE ha fornito formale ammissione.
Quanto a VELTRONI lo stesso ha ammesso l’incontro con BUFFONE, non fornendo una
versione convincente sui contenuti di tale incontro. Non può essere accolta la tesi
difensiva che vorrebbe accreditare la mancata consapevolezza di VELTRONI riguardo
all’oggetto dell’incontro propostogli da BUFFONE. La Commissione, infatti, considera del
tutto attendibili le dichiarazioni confessorie di BUFFONE, il quale ha espressamente
affermato di aver palesato a VELTRONI, sin dal primo contatto telefonico, che l’argomento
da trattare sarebbe stato un aggiustamento del risultato della gara, fornendo così una
precisazione superflua ai fini della ricostruzione dei fatti.
In ogni caso, non è credibile che un Presidente di Società si sposti da Alessandria a San
Sepolcro per andare a discutere con il Direttore Sportivo della Società prossima avversaria
il trasferimento di un calciatore di cui il Ravenna deteneva soltanto la “comproprietà”.
Per l’accusa di illecito sicuramente devono considerarsi responsabili BUFFONE,
VELTRONI e FABBRI, mentre a ROSSI e a CIRIELLO deve attribuirsi una responsabilità
per omessa denuncia in relazione alla consapevolezza dell’illecito, derivante dal racconto
fattogli da BUFFONE il giorno successivo all’incontro col Presidente dell’Alessandria.
Per quanto riguarda ROSSI, ad avviso della Commissione, ne va esclusa la responsabilità
a titolo di illecito sportivo, contestatagli per non aver respinto l’ipotesi di un pareggio nella
gara in esame, prospettatagli da BUFFONE prima dell’incontro con VELTRONI. La
condotta di ROSSI, infatti, risulta priva di efficacia causale ai fini della realizzazione
dell’illecito, essendosi verificata in un momento meramente ideativo e non esecutivo dell’illecito architettato da BUFFONE.